La legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha introdotto alcune modifiche e novità sulla disciplina originariamente prevista dal decreto Cura Italia. Erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 66 del decreto-legge Cura Italia prevede una disposizione ad hoc per le erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di una misura che si aggiunge – e non sostituisce – quelle già previste per le erogazioni liberali a favore degli ETS dal Codice del Terzo settore.

Per le erogazioni liberali, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali in denaro effettuate - nel caso di interesse – per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono altresì deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Per le erogazioni in natura, la valorizzazione è effettuata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019, che ha attuato quanto previsto dal Codice del Terzo settore.