La legge di conversione del
decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha introdotto alcune
modifiche e novità sulla disciplina originariamente prevista dal decreto Cura
Italia. Erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’art. 66 del decreto-legge Cura Italia prevede una
disposizione ad hoc per le erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Si tratta di una misura che si aggiunge – e non
sostituisce – quelle già previste per le erogazioni liberali a favore degli ETS
dal Codice del Terzo settore.
Per le erogazioni liberali, effettuate dalle persone
fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché di enti
religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai
fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000
euro.
Per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti
titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio
1999, n.133, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle
relative imposte delle erogazioni liberali in denaro effettuate - nel caso di
interesse – per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, per
il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati, nonché di enti religiosi
civilmente riconosciuti.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, le erogazioni liberali sono altresì deducibili nell’esercizio in cui
avviene il versamento.
Per le erogazioni in natura, la valorizzazione è
effettuata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre
2019, che ha attuato quanto previsto dal Codice del Terzo settore.